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STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE “CRIPTO- LAB”

Art. 1. – E’ costituita l’Associazione Cripto-Lab

“Cripto-Lab” è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. – L’Associazione Cripto-Lab persegue i seguenti scopi:

– diffondere la cultura delle criptovalute e blockchain ad appassionati del settore e non;

– ampliare la conoscenza della cultura blockchain in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;

– allargare gli orizzonti didattici di giovani, adulti o qualsiasi persona interessata in campo criptovalute affinché possano condividere informazioni e imparare il funzionamento di questo mondo;

– proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;

– porsi come punto di riferimento per quanti, occupati o in cerca di professionisti, possano trovare, nelle varie sfaccettature dell’associazione un modo per entrare in contatto con questa tecnologia del futuro.

Art. 3. – L’associazione Cripto-Lab per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

Art. 4. – L’associazione Cripto-Lab è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci dell’Associazione si distinguono in

  1. a) Soci fondatori
  2. b) soci ordinari
  3. c) soci onorari
  4. d) soci sostenitori

I Soci Fondatori: Sono i soci che hanno sottoscritto “l’atto costitutivo” dell’Associazione.

I soci ordinari: Sono coloro che aderiscono all’Associazione e sono in regola con il versamento della relativa quota annuale.

I soci sono tenuti, in caso di motivata richiesta a collaborare per la realizzazione degli scopi dell’Associazione.

Possono far parte dell’associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate all’attività dell’associazione stessa.

I soci Onorari: Sono coloro che per particolari benemerenze, nei confronti dell’Associazione e dell’attività in ambito della cultura dell’arte e della letteratura vengono ammessi su delibera del consiglio direttivo.

I soci onorari godono di tutti i diritti degli iscritti, ad eccezione del diritto di voto e sono esenti dal versamento della quota ordinaria.

I soci sostenitori. Sono le persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all’Art. 2, abbiano giovato all’Associazione corrispondendo la relativa quota

associativa o con la propria attività o con donazioni.

Le persone giuridiche fanno parte dell’Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell’Associazione a titolo individuale.

Art. 5. – L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

Art. 6. – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 7. – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

– beni, immobili e mobili;

– contributi;

– donazioni e lasciti;

– rimborsi;

– attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

– ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono:

– l’assemblea dei soci;

– il Consiglio direttivo;

– il Presidente;

– il Collegio dei revisori;

– il Collegio dei probiviri;

Art.. 11. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

– elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;

– approva il bilancio preventivi e consuntivo;

– approva il regolamento interno.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione Cripto-Lab. Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:

– il presidente;

– da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;

– richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

– predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;

– formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

– elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

– elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;

– stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

– Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.

Art. 15. – Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. – Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17. – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 18. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662. Art. 19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

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